Italian Section of The Combustion Institute

The Italian Section by-laws

STATUTO DELLA

“ASSOCIAZIONE SEZIONE ITALIANA DEL COMBUSTION INSTITUTE”

 

Art. 1 – Costituzione

L’associazione denominata “The Combustion Institute” è stata fondata nel 1954 nello Stato del Delaware, USA; essa ha carattere internazionale ed è organizzata in sezioni locali negli Stati Uniti d’America ed in altri paesi.

In Italia il “Combustion Institute” viene rappresentato dalla “Associazione Sezione Italiana del Combustion Institute” di seguito denominata “Associazione”.

 

Art. 2 – Scopi dell’Associazione

L’Associazione non ha scopi politici né di lucro. Gli scopi fondanti dell’Associazione sono ispirati a quelli del “The Combustion Institute” ovvero “l’avanzamento e la diffusione delle conoscenze nel campo della combustione ed in particolare l’organizzazione di simposi ed incontri tra specialisti e la pubblicazione degli atti relativi”. Oltre a tali scopi l’Associazione si propone di operare per:

  • promuovere ricerche nel campo dell’istruzione e della formazione sulla combustione;
  • assicurare i collegamenti tra il “Combustion Institute” ed i membri della sezione italiana e favorire la partecipazione dei propri membri alle iniziative del Combustion Institute o delle altre sezioni nazionali dello stesso;
  • condurre attività di promozione e diffusione della scienza e tecnologia della combustione in collaborazione con le altre sezioni nazionali nell’ambito di specifiche iniziative o di attività federative delle stesse sezioni;
  • favorire i contatti tra specialisti, mediante l’organizzazione di riunioni, tavole rotonde, ecc.;
  • diffondere informazioni inerenti le scienze e le tecnologie della combustione.

 

Art. 3 – Ammissione all’Associazione

Fanno parte dell’Associazione, a domanda, i cittadini italiani ed i residenti nel territorio italiano che operino nel campo della combustione o che siano interessati a questo campo.

Il Presidente delibera sull’accettazione delle domande di ammissione.

L’adesione all’Associazione ha durata biennale, fatta salva la esclusione nei casi previsti dall’art. 4 di questo statuto.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del primo mese successivo alla notifica della volontà del recesso al Presidente.

 

Art. 4 – Esclusione dall’Associazione

La qualità di socio si perde per morosità o nel caso in cui si mostri di non condividere lo spirito e gli scopi dell’Associazione.

Quando siano cessate le ragioni di esclusione gli interessati possono essere riammessi.

 

Art. 5 – Quota associativa

La quota associativa, relativa al biennio, è versata in unica soluzione all’atto di ammissione alla segreteria dell’Associazione.

L’importo della quota biennale è fissato dal Consiglio che determina anche la modalità di riscossione.

L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario.

È possibile che il singolo associato versi quote integrative a titolo di contributo volontario in qualsiasi momento dell’anno.

La quota d’iscrizione è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

 

Art. 6 – Anticipazioni degli associati

Ogni anticipazione che dovesse eventualmente essere fatta dagli associati sarà, per fatto espresso, improduttiva di interessi.

Detti finanziamenti, con obbligo di rimborso, dovranno essere versati dagli associati nel rispetto della normativa prevista dall’art.11, Decreto Legge 1° Settembre 1993, n°385, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 Marzo 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 Marzo 1994 e della normativa futura.

 

Art. 7 – Assemblea

L’Assemblea è formata da tutti i soci iscritti alla data fissata per la riunione e non ricadenti nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4 di questo statuto.

Gli iscritti partecipano personalmente e non sono ammesse deleghe. L’Assemblea è convocata almeno una volta ogni anno per l’approvazione del rendiconto di gestione, dal Presidente mediante avviso, da inviare, anche in forma elettronica o con avviso sul sito istituzionale dell’Associazione, almeno trenta giorni prima.

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, dal Consiglio o quando ne facciano richiesta almeno il 25% (venticinque per cento) dei soci.

L’Assemblea elegge il Presidente ed i Consiglieri alla scadenza dei rispettivi mandati, può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed approva il rendiconto economico e finanziario.

L’Assemblea delibera, in prima convocazione a maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti, salvo quanto appresso previsto per le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea delibera, inoltre, con i medesimi criteri, in merito agli indirizzi per il conseguimento delle finalità statutarie, sugli aspetti organizzativi dell’Associazione ed in generale su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

 

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente è espressione dell’unità e dell’operante solidarietà degli iscritti; ha la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca il Consiglio e l’Assemblea e li presiede.

Nomina il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere tra i membri del Consiglio Direttivo.

Delibera, sentito il consiglio direttivo, l’ammissione dei nuovi soci (art. 3), la eventuale esclusione nei casi indicati nell’art. 4 dello statuto e la loro riammissione.

Garantisce l’osservanza dello Statuto.

Svolge annualmente la relazione delle attività all’Assemblea.

È il responsabile dell’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto membri elettivi.

Ai lavori del Consiglio possono partecipare, con parere consultivo, il Collegio dei Revisori dei Conti nonché esperti individualmente chiamati a parteciparvi per ragioni specifiche.

Il Consiglio è validamente costituito, in ogni caso, se siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto o inviato in forma elettronica almeno otto giorni prima della riunione. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno prima dell’assemblea dei soci o su richiesta motivata di almeno quattro Consiglieri.

Il Consiglio:

a) può convocare l’Assemblea;

b) concorre all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) cura l’organizzazione e lo sviluppo dell’Associazione e ne tutela il prestigio e lo spirito;

d) approva il programma annuale delle manifestazioni da svolgersi;

e) nomina la commissione elettorale;

f) nomina e coordina gruppi di lavoro.

I componenti del Consiglio che si assentino per tre sedute consecutive senza giustifica decadono automaticamente dalla carica. Il Consiglio decade in caso di dimissioni di almeno quattro membri.

 

Art. 10 – ll Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché quando questi gliene dia incarico.

 

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario dell’Associazione:

- prepara le riunioni del Consiglio e le Assemblee e vi assiste in qualità di verbalizzante;

- sottoscrive con il Presidente le delibere e ne dà esecuzione;

- cura l’elenco dei soci;

- custodisce gli atti delle riunioni consiliari;

- coordina l’attività degli organi sociali dell’Associazione;

- concorre all’attuazione delle delibere dell’Assemblea.

 

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la parte contabile e l’amministrazione dell’Associazione, dando esecuzione alle delibere del Consiglio e del Presidente.

Provvede alla tenuta dei libri contabili; alle operazioni di riscossione e di pagamento nonché alla custodia dei Fondi sociali ed ai depositi dei conti correnti bancari e postali dei quali ha la firma disgiunta da quella del Presidente.

Redige il rendiconto economico e finanziario di gestione che viene presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso.

Sollecita i soci morosi.

 

Art. 13 – Collegio del Revisori dei Conti

Se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti e si riunisce trimestralmente.

Verifica tutti gli atti contabili dell’Associazione, ne segue l’amministrazione e ne riferisce all’Assemblea dei soci.

 

Art. 14 – Elezioni

Le elezioni sono indette dal Presidente almeno un mese prima della scadenza dei mandati o in caso di manifesta necessità o delibera del Consiglio. Il presidente fissa, sentito il Consiglio, la data di svolgimento delle operazioni elettorali di votazione e di scrutinio in coincidenza con l’Assemblea immediatamente successiva all’indizione delle elezioni stesse.

Il Consiglio nomina la Commissione elettorale, composta da associati non candidati in numero fino a cinque. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.

 

Art. 15 – Operazioni elettorali

La Commissione elettorale raccoglie le candidature, cura lo svolgimento e la regolarità delle elezioni.

Proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Segretario dell’Associazione, al quale consegna tutto il materiale elettorale, comprese le schede racchiuse in un apposito plico, per la custodia e l’archiviazione.

L’elettore deve indicare una preferenza per il Presidente ed un numero di preferenze per i Consiglieri non eccedente il numero dei Consiglieri da eleggere.

 

Art. 16 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni di proprietà dell’Associazione;

b) dalle quote di iscrizione ed annuali;

c) dai contributi, donazioni, lasciati o da quanto altro possa pervenire all’Associazione a qualunque titolo;

d) dai rimborsi per le attività organizzative.

Il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, verrà devoluto o ad altra Associazione con finalità analoghe o al Combustion Institute con delibera dell’Assemblea.

 

Art. 17 – Durata delle Cariche Sociali

Il mandato del Presidente è di anni cinque mentre quella dei membri del consiglio è di anni sei. Non sono ammessi due mandati consecutivi.

Le cariche sono gratuite; rimborsi spese analitici o indennità possono essere riconosciute di volta in volta per incarichi assegnati dal Presidente.

 

Art. 18 – Rendiconto annuale ed Avanzi di Gestione

L’Esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

È obbligo del Tesoriere redigere il rendiconto economico e finanziario di gestione.

Il rendiconto approntato dal Tesoriere deve essere depositato presso la Sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Gli eventuali Utili o Avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

 

Art. 19 – Responsabilità degli Amministratori

L’associazione si assume nei confronti dell’amministrazione finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse dai rappresentanti dell’Associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo e/o colpa grave (come previsto dall’art.11 del D.Lgs. n.472/1997).

 

Art. 20 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le modifiche proposte dovranno essere approvate dall’Assemblea con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti espressi da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

 

Art. 21 – Scioglimento dell’Associazione

L’eventuale proposta di scioglimento dell’Associazione dovrà essere approvata in Assemblea da almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci facenti parte dell’Associazione.

Il patrimonio verrà liquidato e devoluto così come disposto dall’art.16 di codesto Statuto.

 

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.